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Chiarimento

  • Si richiede la seguente precisazione: "per partecipare alla presente gara è possibile avvalersi dell’istituto della cooptazione ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 (applicabile anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 216, comma 14, del medesimo d.lgs)?  In caso affermativo la società cooptata che percentuale di lavori può realizzare?"

    Domanda del: 16/07/2019 aggiornata il 16/07/2019
  • Si comunica che il ricorso all’istituto della cooptazione è possibile ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 92, comma 5, del DPR 207/2010. In particolare la quota dei lavori eseguiti dall’impresa cooptata non può superare l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute e, comunque, non può eccedere il 20% dell’importo complessivo dei lavori.

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